L’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 119/2022 di ieri ha dichiarato che non basta il distacco all’estero contestuale alla prima assunzione per consentire al manager che rientra in Italia dopo molti anni di beneficiare del regime “impatriati”.
Riportiamo di seguito parter della risposta e alleghiamo il documento dell’Agenzia delle Entrate.
[…] la Società istante rappresenta che in data 10 luglio 2014 ha assuntoalle proprie dipendenze il dott. X (di seguito “Dipendente”), con il ruolo di Dirigente,quale Responsabile della filiale americana sita in New York, disponendonecontestualmente il distacco all’estero per tre anni.
Nell’istanza è precisato che al termine del triennio il contratto di distacco è statoprorogato in data 28/07/2017 e 11/07/2019 e che il distacco all’estero è tutt’ora incorso.
Ciò posto la Società istante chiede se in caso di rientro in Italia a seguito delperiodo di distacco il Dipendente possa accedere al beneficio fiscale previsto
dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
[…] PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cd. decretoInternazionalizzazione) ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”
Pagina 2 di 4 destinato, ai sensi del comma 1 di tale articolo, al lavoratore che:
a) trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2 deltesto unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
b) non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti altrasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio adecorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, aisensi del citato articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr.articolo 16, comma 3, decreto legislativo n. 147 del 2015).
In relazione alle disposizioni in commento sono stati forniti chiarimenti, daultimo, con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per una completadisamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Con riferimento, in particolare, ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito didistacco all’estero, la citata circolare n. 33/E (par. 7.1) ha chiarito che nell’ipotesi didistacco all’estero con successivo rientro il beneficio fiscale in esame non spetta, inpresenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro.
Si ritiene, al riguardo, che tale preclusione sussista anche qualora, come nel casooggetto dell’istanza di interpello, il distacco all’estero sia stato dispostocontestualmente all’assunzione del lavoratore.
Nel caso di specie, inoltre, dalla documentazione integrativa trasmessa il 23dicembre 2021, risulta che, al rientro in Italia del Dipendente, il rapporto di lavoro saràregolato dal medesimo contratto stipulato al momento dell’assunzione e che il rientroavverrà presso il medesimo datore di lavoro che lo aveva assunto.
Al riguardo, nella citata circolare n. 33/E del 2020, è stato precisato, richiamandola risoluzione n. 76/E del 5 ottobre 2018, che tale posizione restrittiva, finalizzata adevitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, non in linea con la vis attrattiva Pagina 3 di 4 della norma, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui ilrientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma siadeterminato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa nelle ipotesielencate, in via esemplificativa, nella medesima circolare.
Nella fattispecie prospettata, tuttavia, la continuità delle originarie condizionicontrattuali in essere al momento dell’espatrio preclude l’accesso al regime speciale dicui al citato articolo 16.